Il corso si rivolge ai designati all’incarico, ai sensi dell’ art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008, dai datori di lavoro delle aziende appartenenti ai Gruppi B e C come identificate all’art. 1, comma 1 del D.M. 388/2003.
Classificazione delle Aziende (Gruppo A, B e C)
Il Decreto Interministeriale n. 388/03 classifica le Aziende e Unità produttive in tre gruppi di rischio (Gruppo A, B e C). Tale classificazione è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali.
- Gruppo A
- aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (D.Lgs. 334/99)
- centrali termoelettriche
- impianti e laboratori nucleari (artt. 7, 28 e 33 D.Lgs. 239/95)
- aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96)
- lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56)
- aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
- aziende con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL
- aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato
- Gruppo B
- aziende con 3 lavoratori ed oltre che non rientrano nel gruppo A
- Gruppo C
- aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A